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Accesso civico

Accesso civico “semplice”

L’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, disciplina l’istituto dell’accesso civico, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. Essa concerne dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria. Deve essere inoltre circoscritta ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse.

L’Ente Editoriale per la Guardia di Finanza, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito internet del documento, dell’informazione o del dato richiesto, e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro quindici giorni.
Laddove non espressamente individuato, il titolare del potere sostitutivo è individuato, nell’assetto dell’Ente Editoriale, nella carica del “Rappresentante Legale”.

Nella presente sezione sono pubblicate le informazioni utili all’esercizio dell’accesso civico nei confronti dell’Ente Editoriale.

La richiesta di accesso civico può essere presentata al Luogotenente Claudio Rubini, responsabile del sito internet, e inoltrata attraverso:

  • un messaggio di posta elettronica certificata alle caselle [email protected] ovvero [email protected] ;
  • una richiesta scritta a mezzo posta all’indirizzo: Ente Editoriale per la Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma.

una richiesta scritta a mezzo posta all’indirizzo: Ente Editoriale per la Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma.

Potrà essere utilizzato il modello (scarica pdf) appositamente realizzato.

Con le stesse modalità potrà essere esercitato il diritto di attivazione del titolare del potere sostitutivo.

Recapito telefonico: 06/44223561 o 3562, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 14:00.

Accessi civico “generalizzato

L’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, disciplina l’istituto dell’accesso generalizzato, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

L’accesso generalizzato non è sottoposto a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, l’istanza non richiede motivazione ed è gratuita.

L’istanza di accesso, limitata ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere indirizzata all’Ente Editoriale per la Guardia di Finanza (articolo 5, comma 3, lettera a, del d.lgs. n. 33/2013) mediante:

La richiesta di accesso civico, indirizzata all’Ente Editoriale per la Guardia di Finanza, potrà essere inoltrata attraverso:

  • un messaggio di posta elettronica certificata alle caselle [email protected] ovvero [email protected] ;
  • una richiesta scritta a mezzo posta all’indirizzo: Ente Editoriale per la Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma.

Potrà essere utilizzato il modello (scarica pdf) appositamente realizzato.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il suddetto termine, l’interessato può presentare richiesta di riesame indirizzata al:

Maggiore Dario Gravina

Responsabile del sito internet
Ente Editoriale per la Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 51
00162 Roma.

Avverso la decisione dell’Ente Editoriale o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, il richiedente può proporre ricorso, nel termine di 30 giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Recapito telefonico: 06/44223561, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 14:00.

L’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, disciplina l’istituto dell’accesso generalizzato, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Registro degli accessi

Anno 2019
Registro degli accessi II° semestre 2019
Anno 2020
Registro degli accessi I° semestre 2020
Registro degli accessi II° semestre 2020
Anno 2021
Registro degli accessi I° semestre 2021
Registro degli accessi II° semestre 2021